Art. 14

In vigore dal 12 gen 1988
1. Alla lettera g) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sono aggiunte le seguenti parole: "ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell' dello statuto, del disposto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-14

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