Art. 13

In vigore dal 12 gen 1988
1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, è aggiunto il seguente comma: "Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorchè le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-13

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