Art. 5 bis
In vigore dal 29 ago 1997
1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.
2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti.
Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-5-bis