Titolo VI

Art. 65

In vigore dal 8 dic 1987
1. Dopo l' è aggiunto il seguente articolo: " (Indennità di carica). - 1. Le misure delle indennità di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, indennità da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle indennità di carica relative agli anni precedenti".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-65

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