Titolo V
Art. 62
In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell'art. 105, dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente lettera:
"f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1 gennaio 1986 può optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha già optato per i ruoli della Cassa può recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilità di posti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-62