Titolo V

Art. 60

In vigore dal 8 dic 1987
1. Tra gli articoli 81 e 83 è inserito il seguente art. 82 (Personale di vice dirigenza): "1. Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1 gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attività di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, è inquadrato in quest'ultima. 2. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservata al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-60

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