Accordo
Art. 5
Iscrizione negli elenchi
In vigore dal 21 set 1987
Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'ottavo comma dell', deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza.
Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve:
aprire nella località carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui al successivo e darne comunicazione alla U.S.L.;
trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro comune;
iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia.
Le unità sanitarie locali, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex , temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneità dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneità.
È fatta comunque salva la facoltà delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dal successivo .
Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.
L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all' comporta cancellazione dall'elenco.
Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi è adottato dalla competente U.S.L. su parere del comitato di cui all'.
Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, verificata dal comitato consultivo ex , la U.S.L. può conferire ad un medico scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cesserà al momento in cui sarà individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui al successivo con esclusione dell'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale.
In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di trenta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Il medico in servizio militare di leva o sostitutivo
civile può ottenere l'iscrizione negli elenchi dei medici di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro,
l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un
sostituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-5