Accordo
Art. 8
Comitato consultivo di U.S.L.
In vigore dal 5 ago 1987
In ciascuna U.S.L. è costituito un comitato composto da:
il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede;
un membro effettivo ed un supplente designato dal comitato di gestione dell'U.S.L.;
due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati.
I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti dai medici specialisti e pediatri convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito delle U.S.L., per la quale deve essere istituito il comitato.
Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali. La federazione regionale degli ordini proclama gli eletti.
La funzione di segretario è svolta da un funzionario di parte pubblica.
Il comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all';
2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell';
3) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'.
Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. E può a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-8