Accordo

Art. 3

Graduatorie

In vigore dal 5 ago 1987
I pediatri che aspirano ad essere iscritti negli elenchi di cui all' e che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono, entro il 30 giugno di ogni anno, inviare all'Assessore alla sanità della regione in cui intendono prestare la loro attività, domanda conforme allo schema allegato (allegato B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei titoli posseduti alla data del 31 maggio. Si prescinde dal requisito del limite di età per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano iscritti in altra regione negli elenchi dei pediatri di libera scelta. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con la legge sul bollo. Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di titoli non presentati per la precedente graduatoria. L'amministrazione regionale, sentito il comitato di cui all', in base ai titoli e ai criteri di valutazione di cui all', predispone una graduatoria unica regionale valida per l'anno successivo. La graduatoria deve essere resa pubblica nel Bollettino ufficiale della regione entro il 15 ottobre. I pediatri interessati possono inoltrare all'amministrazione regionale nei trenta giorni successivi eventuale istanza di riesame della graduatoria. La graduatoria regionale, previo parere del comitato ex , è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre, dalla giunta regionale e notificata alle UU.SS.LL. e agli ordini provinciali dei medici della Regione. Entro la fine dei resi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna regione pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui all'. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. può indicare il comune o la zona di ubicazione dell'ambulatorio. I pediatri collocati nella graduatoria regionale valida per l'anno di riferimento, possono presentare separate domande alle UU.SS.LL. competenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle zone carenti sul bollettino, per una o più di esse, indicando in ciascuna domanda, pena la esclusione dalla graduatoria, le eventuali altre località carenti richieste. Le domande di cui al comma precedente possono essere inoltrate dai pediatri già iscritti negli elenchi di altri comuni o diversi ambiti territoriali della regione, definiti ai sensi del successivo , che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezione fatta per incarichi di guardia medica. L'U.S.L. provvederà ad inserire nell'elenco delle zone in via prioritaria i pediatri di cui al comma precedente ed in caso di più concorrenti quelli con maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta. Esaurite tali domande si procederà all'inserimento dei concorrenti graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: 1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria nominale di cui all'ottavo comma del presente articolo; 2) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico. Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al precedente punto 2, l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purchè esso cessi entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente; 3) attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria. Le domande tese alla copertura delle zone carenti possono essere inoltrate anche da altri pediatri che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e non versino in posizione di incompatibilità, graduato secondo i criteri previsti per la formazione della graduatoria, di cui al successivo . Tali domande, redatte in duplice copia, vanno inoltrate rispettivamente alla U.S.L. nel cui ambito esiste la carenza e all'assessorato regionale alla sanità Quest'ultima copia, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei titoli, viene utilizzata ai fini della formazione di una graduatoria suppletiva a cura dell'assessorato stesso, sentito il comitato di cui all', cui l'U.S.L. potrà attingere, esaurita la graduatoria regionale in caso di persistente carenza. L'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno di competenza. Ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di cui al presente articolo è richiesto il possesso del diploma di specializzazione o, in mancanza, dell'attestato di conseguita libera docenza in "pediatria" o "clinica pediatrica" o "pediatria e puericultura" e "patologia clinica pediatrica" o "patologia neonatale" o "puericultura" o "pediatria preventiva e sociale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-3

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