Accordo
Art. 2
Incompatibilità
In vigore dal 5 ago 1987
In attesa della regolamentazione legislativa della materia, è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all' il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6), dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che:
a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal Servizio sanitario nazionale risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, ex articoli 47 e 48 legge n. 833/78;
b) svolga funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;
c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
e) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
h) abbia un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato a tempo pieno, secondo quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979.
Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettività non può acquisire scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettività stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-2