Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo I
Art. 6
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
In vigore dal 4 set 1988
- ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai punti 4 e 5 dell', l'istituto:
1) organizza ed attua, sia a livello regionale regionale che a livello distrettuale e di scuole, previa accordo con gli organi interessati, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
2) promuove le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e collabora alla loro organizzazione;
3) assicura l'assistenza tecnico-scientifica alle attività di aggiornamento sia in fase di progettazione che in fase di attuazione;
4) tramite la conferenza dei presidenti formula proposte di aggiornamento a livello interregionale e nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-6