Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo I
Art. 10
RESPONSABILI DELLE SEZONI E DEI SERVIZI
In vigore dal 4 set 1988
- RESPONSABILI DELLE SEZONI E DEI SERVIZI
I responsabili delle sezioni e dei servizi sono nominati dal presidente su designazione del consiglio direttivo secondo le norme di cui al successivo , punto 2.
La designazione va effettuata a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, con il consenso degli interessati, sulla base della valutazione dei loro titoli culturali e professionali, tenendo in particolare conto la rispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilità e ai compiti propri delle sezioni e dei servizi ai quali gli interessati devono essere preposti.
Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati;
I responsabili delle sezioni e dei servizi, su richiesta del presidente e con la partecipazione del segratario, si riuniscono periodicamente per uno scambio sistematico di informazioni sulle attività dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni.
I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al con
siglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o più servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo, docente dalla scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.
Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell', ultimo comma, e dell', punultimo e ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-10