Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo II
Art. 14
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
In vigore dal 4 set 1988
- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo attua i seguenti compiti:
1) elegge il presidente tra i consiglieri di nomina ministeriale, può eleggere un vice presidente ed i componenti dell'ufficio di presidenza tra tutti i suoi membri;
2) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni;
3) delibera il proprio statuto e le eventuali modifiche, nonché il regolamento interno in cui sono previsti gli eventuali organi ausiliari e di supporto e ne disciplina le specifiche competenze. A tali organi ausiliari e di supporto non potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna ed ai loro membri non spetta alcuna indennità specifica.
) delibera annualmente, nei termini delle disposizioni in vigore, il bilancio preventivo, le variazioni relative al bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
5) delibera annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese;
6) delibera sui singoli progetti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento e ne esamina i risultati valutandone la rispondenza agli obiettivi prefissi;
7) autorizza il presidente a stare in giudizio, a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;
8) delibera in ordine al fabbisogno di personale docente, amministrativo e contabile da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando nonché alle proposte da formulare al Ministero sulle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;
9) esprime al Ministero della pubblica istruzione i pareri tecnici di cui all', punto 5;
10) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi;
11) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili;
12) designa di volta in volta il consigliere che partecipa alle riunioni della conferenza dei presidenti;
13) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
14) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
15) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e periodici;
16) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese;
17) designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;
18) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni;
19) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto.
Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti 4, 11, 13, 14, 18 le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; le modifiche al presente statuto, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del tesoro e con il Ministero per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-14