Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo II

Art. 12

PRESIDENTE

In vigore dal 4 set 1988
- PRESIDENTE Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assota tra i membri scelti dal Ministero della pubblica istruzione. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto; sovrintende alle sue attività, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento, e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario l'attività delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attività previste al punto 15 del seguente (compiti del consiglio direttivo). Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo . In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito del vice presidente qualora eletto dal consiglio direttivo. Il presidente, per l'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di un ufficio di presidenza quale organo ausiliario che sarà composto dal vice presidente e da due consiglieri designati con le modalità che saranno previste dal regolamento interno. A tale organo ausiliario potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna e dai suoi componenti non aspetta alcuna specifica indennità.
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