Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo I
Art. 2
FINALITÀ E COMPITI
In vigore dal 4 set 1988
- FINALITÀ E COMPITI
Finalità e compiti dell'istituto sono:
1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica, anche al fine di promuovere una più ampia e precisa conoscenza dei risultati delle più qualificate iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;
2) condurre studi e ricerche in campo educativo, al fine di contribuire ad elevare il livello della pratica educativa e a favorire l'innovazione delle strutture, dei metodi e dei contenuti dell'attività formativa;
3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione;
4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale della scuola;
5) esprimere pareri al ministero della pubblica istruzione in vista del riconoscimento di scuola sperimentale a plessi, circoli ed istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione;
6) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione,sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare alla attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.
Oltre a tali finalità di carattere generale, l'Istituto attende a specifiche finalità connesse con le esigenze della regione e può d'altronde collaborare, anche ad iniziativa della conferenza dei presidenti, alla attività di ricerca a carattere nazionale ed internazionale.
Per l'attuazione dei propri compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e di istituti universitari della stessa regione ed anche di altre regioni, con i quali stabilire rapporti mediante apposite convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-2