Art. 6 · ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo I

Art. 6

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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

In vigore dal 4 set 1988
- ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO Con riferimento ai punti 4 e 5 dell', l'istituto: 1) organizza ed attua, sia a livello regionale regionale che a livello distrettuale e di scuole, previa accordo con gli organi interessati, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 2) promuove le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e collabora alla loro organizzazione; 3) assicura l'assistenza tecnico-scientifica alle attività di aggiornamento sia in fase di progettazione che in fase di attuazione; 4) tramite la conferenza dei presidenti formula proposte di aggiornamento a livello interregionale e nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-6