Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo IV

Art. 36

RESIDUI

In vigore dal 4 set 1988
- RESIDUI Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-36

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