Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo IV
Art. 38
ISTITUTO CASSIERE
In vigore dal 4 set 1988
- ISTITUTO CASSIERE
Il servizio di cassa è espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione.
Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli.
Per l'espletamento di particolari servizi, l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionale.
Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferibili, alla fine di ogni trimestre, sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-38