Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo IV

Art. 31

PARTITE DI GIRO

In vigore dal 4 set 1988
- PARTITE DI GIRO Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che però costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-31

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