Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo II
Art. 9
Attrezzature
In vigore dal 22 apr 1988
L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca.
L'Istituto può inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature didattiche che le università e gli istituti di ogni ordine e grado mettono a disposizione compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-9