Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo II
Art. 14
Sezioni e servizi
In vigore dal 22 apr 1988
L'Istituto si articola in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e di organizzazione delle attività di aggiornamento.
Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che pure possono operare congiuntamente per materia e attività di interesse comune, l'unitarietà delle attività che l'Istituto svolge, è perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi secondo i criteri di massima, su deliberazione del consiglio direttivo.
I responsabili delle sezioni e dei servizi sono designati secondo le modalità di cui al successivo ed al precedente .
I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono periodicamente per uno scambio sistematico di informazioni sulle attività dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni.
I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza.
Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni o più servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo, docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell', ultimo comma, e dell', penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-14