Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo II
Art. 12
Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo
In vigore dal 22 apr 1988
Il consiglio direttivo si riunisce mediante preavviso di almeno cinque giorni in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del presidente e in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti e quando è chiamato a ratificare le deliberazioni di urgenza adottate dal presidente a norma del successivo del presente statuto.
Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.
La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse.
Per la validità delle adunanze concernenti l'elezione del presidente, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.
Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie, consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione, salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-12