Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo II
Art. 7
Organi dell'Istituto
In vigore dal 22 apr 1988
Organi dell'Istituto sono il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.
Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono farne parte per un altro quinquennio.
Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri che durano in carica un quinquennio, salvo riconferma dell'incarico.
Essi sono: un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante della regione.
I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio direttivo alle quali devono essere invitati. I revisori non hanno diritto di voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-7