Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo I

Art. 3

Attività di ricerca e studio

In vigore dal 22 apr 1988
L'Istituto, per realizzare le finalità di cui all' attua: la ricognizione della situazione della scuola di ogni ordine e grado in relazione all'innovazione, alla sperimentazione, al collegamento con il territorio e le sue esigenze sociali e culturali, alla formazione in servizio degli insegnanti; l'elaborazione di progetti di ricerca nelle scienze dell'educazione; l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione da verificare in singole scuole o gruppi di scuole; l'elaborazione di progetti di aggiornamento dei docenti; l'elaborazione di criteri di verifica della sperimentazione; l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nel campo dell'educazione permanente. L'Istituto inoltre: promuove studi e ricerche in materia educativa, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di competenza e in rispondenza alle proprie finalità istituzionali; comunica i risultati dell'attività di studio e di ricerca agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica, e, se opportuno e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle università; cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo; fornisce alla conferenza dei presidenti gli elementi idonei al fine di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa. L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo del presente statuto, o richiedano competenze specifiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tecniche di particolare complessità, può richiedere la collaborazione di cattedre ed istituti universitari ed esperti estranei all'Amministrazione della pubblica istruzione ai sensi, rispettivamente, dell', ultimo comma, e dell', penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo