Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo I

Art. 9

Variazioni e storni di bilancio

In vigore dal 28 mag 1987
Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. Sulle proposte di variazione di bilancio, il collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parete, redigendo apposita relazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-9

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