Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo I
Art. 7
Avanzo e disavanzo di amministrazione
In vigore dal 28 mag 1987
Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.
Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione redatta in conformità all'allegato G, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo medesimo.
Di detti stanziamenti l'osservatorio non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.
Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo dell'osservatorio deve nella deliberazione del bilancio preventivo illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, il confronto di quello presunto il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-7