Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoCapo II

Art. 10

Accertamento delle entrate

In vigore dal 28 mag 1987
L'entrata è accertata quando l'osservatorio appura la ragione del suo credito e la persona debitrice, ed è iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attivitàdel conto patrimoniale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-10

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