Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Capo II
Art. 11
Riscossione delle entrate
In vigore dal 28 mag 1987
Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso.
Le eventuali somme pervenute direttamente all'osservatorio sono annotate in apposito registro, all'uopo vidimato dal direttore, e versate all'istituto di credito entro e non oltre 5 giorni dal loro arrivo previa emissione di reversale d'incasso.
È vietato disporre pagamenti di spese con le somme pervenute direttamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-11