Art. 4
In vigore dal 5 mar 1986
All'articolo 2330-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma:
"Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art. 2343".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-4