Art. 3

In vigore dal 5 mar 1986
Il primo comma dell'art. 2330 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-3

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