Art. 2

In vigore dal 5 mar 1986
Il secondo comma dell'art. 2329 del codice civile è sostituito dai seguenti: "Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto. Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-2

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