Art. 1
In vigore dal 5 mar 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 412;
Sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;
EMANA
il seguente decreto:
.
Nell'art. 2328 del codice civile il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;".
Nello stesso art. 2328 del codice civile dopo il numero 11) è inserito il seguente:
"12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-1