Art. 4
In vigore dal 19 mar 1986
Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto dell'applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE VITO, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 16
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-16;51#art-4