Art. 3
In vigore dal 19 mar 1986
Al fine di evitare disagi al pubblico servizio per effetto del trasferimento delle opere, la convenzione di cui all' deve prevedere la prestazione di assistenza tecnica e l'erogazione di anticipazioni finanziarie e contributi da parte della gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-16;51#art-3