Art. 2

In vigore dal 19 mar 1986
Il personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno, di ruolo o a tempo indeterminato, addetto alla gestione delle opere di cui all' ed in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alla regione, con effetto dalla stessa data, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite. Il personale anzidetto viene assegnato, in posizione di comando, agli enti destinatari delle opere. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale di cui al comma precedente è inquadrato nei ruoli degli enti cui sono state trasferite le opere, garantendo le posizioni economiche e giuridiche nonché l'anzianità maturata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-16;51#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla regione delle opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno. — Testo vigente | Portale Normativo