Art. 1
In vigore dal 19 mar 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto l'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
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Tutte le opere già realizzate in Sardegna, collaudate ed ancora gestite dal commissario governativo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna secondo le modalità fissate in una apposita convenzione da stipulare fra il commissario stesso e la regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Analogamente sono trasferite alla regione le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.
La regione, a sua volta, provvede al passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari.
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