RegolamentoTitolo IV

Art. 45

Addestramento del personale

In vigore dal 14 gen 1986
Salvo quanto previsto dal penultimo comma dell', i dirigenti degli uffici, reparti o istituti sono tenuti ad effettuare turni per l'addestramento del personale, secondo i criteri e le modalità fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Sullo svolgimento di tali turni e sui risultati conseguiti i dirigenti degli uffici, reparti o istituti riferiscono trimestralmente al suddetto Dipartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-45

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Addestramento del personale (Art. 45 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo