RegolamentoTitolo IV

Art. 40

Servizi di rappresentanza

In vigore dal 14 gen 1986
I servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali o di altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche o, quando prescritte, private sono disposti o autorizzati dai Prefetti. Alla Polizia di Stato, fermo restando quanto stabilito dall', compete l'espletamento dei servizi di cui trattasi presso le sedi delle prefetture, delle questure e dei comandi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed, in generale, dell'Amministrazione dell'interno, nonché di quelli disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche che si svolgono nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno. Il questore, nelle sedi ove non vi siano specifici reparti appositamente costituiti, sia appiedati che a cavallo, provvede all'individuazione, presso tutti gli uffici, reparti o istituti della Polizia di Stato della provincia, d'intesa con i rispettivi dirigenti, di un'aliquota di personale da impiegare nei servizi di rappresentanza. I servizi di cui ai commi precedenti, che non hanno carattere permanente, sono disposti con le modalità previste dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1973, e successive modificazioni. Il personale di cui al presente articolo svolge i normali compiti di istituto, salvo quando è impiegato nei servizi di rappresentanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-40

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Servizi di rappresentanza (Art. 40 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo