Regolamento›Titolo IV
Art. 42
Ordine di servizio
In vigore dal 14 gen 1986
L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e ne programma le normali attività di servizio.
Viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali di cui all' ed esposto all'albo dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 e comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.
Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende.
L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari.
Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.
Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-42