RegolamentoTitolo IV

Art. 44

Trasferimenti

In vigore dal 14 gen 1986
I trasferimenti del personale, nell'ambito degli uffici della questura, compresi i commissariati e i posti di polizia distaccati della provincia, vengono effettuati dal questore, per esigenze di servizio, ai sensi degli , lettera n), e 8, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I trasferimenti di personale, tra le ripartizioni degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale nonché degli altri uffici, reparti o istituti previsti dall'ordinamento periferico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vengono effettuati, in ambito provinciale, dai relativi dirigenti, per esigenze di servizio, ai sensi degli , lettera h), e 9, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Restano ferme le disposizioni dell'art. 88, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-44

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Trasferimenti (Art. 44 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo