Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 28
Canone di concessione
In vigore dal 14 set 1984
- Canone di concessione
La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per le attività concessele di cui all' della presente Convenzione.
Per introiti lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso degli introiti di competenza della Società per le attività summenzionate, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, al netto delle quote parti di canoni spettanti ad Amministrazioni e Società concessionarie italiane ed estere, degli eventuali contributi per interessi sui mutui, delle plusvalenze derivanti da trasformazioni patrimoniali e degli interessi attivi.
Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-28-3