Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 32
Revoca
In vigore dal 14 set 1984
- Revoca
L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione:
a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli -1
comma 10, 12, 13, 21 e 29 della presente Convenzione;
b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni e delle somme a
qualsiasi titolo dovute dalla. Società per effetto della presente Convenzione superi un anno.
In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di vendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente .
L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società.
In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione.
Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione.
Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale.
In caso di revoca, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.
La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-32-3