Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 33
Decadenza
In vigore dal 14 set 1984
- Decadenza
In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 del Codice P.T., può essere disposta la decadenza della concessione.
In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall' della presente Convenzione, nonché di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.
Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-33-3