Art. 8
In vigore dal 23 ago 1984
Sulla procedura di cui all'art. 84 dello statuto la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;426#art-8