Art. 13
In vigore dal 23 ago 1984
Tutti i ricorsi di competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, proposti e giacenti presso la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e per i quali non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza, sono trasmessi d'ufficio alle segreterie del tribunale o della sezione autonoma, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei predetti uffici.
Le segreterie stesse danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.
Le parti che vi abbiano interesse, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso delle segreterie, devono richiedere al presidente del tribunale ovvero a quello della sezione autonoma la fissazione dell'udienza di trattazione.
I ricorsi notificati prima della data di insediamento del tribunale e della sezione autonoma, ancorchè diretti al Consiglio di Stato, e non ancora depositati a tale data presso la segreteria del Consiglio di Stato, devono essere depositati presso le segreterie del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento o della sezione autonoma di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;426#art-13