Art. 15

In vigore dal 10 lug 2011
Per il primo funzionamento degli uffici di segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, il commissario del Governo nella provincia di Trento ed il commissario del Governo nella provincia di Bolzano provvedono, per la parte di rispettiva competenza, alla copertura provvisoria dei posti, per la durata massima di quattro anni, scegliendo il personale tra i dipendenti di ruolo dello Stato, nonché tra i dipendenti di ruolo della regione, delle province autonome e dei comuni delle province interessate, previa intesa con il presidente della regione per i dipendenti della regione, con i presidenti delle province autonome per i dipendenti delle rispettive province e con i sindaci dei comuni per i dipendenti dei singoli comuni. Il personale predetto è collocato in posizione di comando. Al personale dell'ufficio di segreteria della, sezione, autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2011, N. 92.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;426#art-15

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