Art. 17

In vigore dal 23 ago 1984
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le spese per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione, sono a carico dello Stato e sono sostenute, in deroga a quanto disposto dall'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dai commissari del Governo nelle province di Trento e di Bolzano, con i fondi loro accreditati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante aperture di credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;426#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo