Art. 6

In vigore dal 23 giu 2017
Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione è sostituito dal componente più anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;426#art-6

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Art. 6 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano. — Testo vigente | Portale Normativo