Art. 7

In vigore dal 23 ago 1984
La sezione autonoma di Bolzano decide con l'intervento di quattro componenti, appartenenti per la metà a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco. Le decisioni della sezione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti del collegio, con il voto determinante del presidente in caso di parità di voti, salvo che, a termine dell'art. 91, ultimo comma, dello statuto, per i procedimenti concernenti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici, proposti dai consiglieri regionali provinciali o comunali ai sensi dell'art. 92 dello statuto stesso, nonché per la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali di cui all'art. 84 del ripetuto statuto. Nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;426#art-7

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