Regolamento›Titolo IV
Art. 40
Colloquio
In vigore dal 4 mar 1984
Il candidato è ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all', rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi.
Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.
Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'.
Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sulla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza nonché sulla tecnica delle investigazioni e su elementi di polizia scientifica.
Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-40